Si puo' recedere senza penalita' e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Si puo' recedere senza penalita' e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto.
No! Non è affatto così! I dieci giorni per il diritto di recesso decorrono dal RICEVIMENTO della merce e NON dalla stipulazione del contratto a distanza. In altri termini se la consegna della merce non è ancora avvenuta il diritto di recesso è esercitabile anche se è trascorso un mese o più dalla conclusione della transazione on line.
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Ultima modifica di GB ego sum; 17-04-12 alle 22:56
GB ego sum
Caulae dominus
Proprio no:
1) se hai ricevuto la merce da oltre 10 giorni il recesso non è più esercitabile.
2) Se l'hai già ricevuta, ma sono trascorsi MENO di 10 giorni dal ricevimento, affrettati ad esercitare al più presto il recesso (ovviamente sempre che tu voglia recedere), provvedendo però anche all'immediata restituzione della merce stessa.
3) Se non l'hai ancora ricevuta è esercitabile in qualunque momento.
Una volta esercitato validamente il recesso, è il venditore che ha 30 gg di tempo per effettuare il rimborso.
Ultima modifica di GB ego sum; 17-04-12 alle 22:32
GB ego sum
Caulae dominus
Ragazzi, tanto per sdrammatizzare, leggetevi questa opinione sugli amici di EMG: Emg-srl.com - Opinione - Amici Di Maria
Molto sarcastica e divertente, ma allo stesso tempo rispecchia estremamente la realtà!
Mi sono sbellicato
Certo che uno così va segnalato a Zelig!
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GB ego sum
Caulae dominus
Nel mio caso non avendo ancora ricevuto la merce e' valido l'art. 65 commando 1 lettera a). Corretto?
Art. 65.
Decorrenze
1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Nooooooooo: nel tuo caso vale la norma da ME citata! NON il 1° comma! Non so più come dirtelo: si tratta di un contratto a DISTANZA, di fornitura di BENI, stipulato in assenza del "professionista".
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Ultima modifica di GB ego sum; 19-04-12 alle 08:40
GB ego sum
Caulae dominus