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Originariamente inviato da
GB ego sum
Il punto è che la maggior parte degli acquirenti non conoscono la normativa:
Loro hanno trenta gg per spedire la merce acquistata e quindi, prima della scadenza di questo termine, non commettono alcun illecito e non li si può attaccare publicamente se non su un piano di mera valutazione della loro efficienza organizzativa e commerciale.
Tuttavia, al diritto di recesso NON si possono opporre in alcun modo ed anzi se lo fanno, incappano in guai seri (ripeto, dovrebbero sborsare € 6.000 per chiudere la partita dell'eventuale illecito amministrativo) e credo che a fronte del rischio di pagare € 6.000, un rimborso di € 500 sia preferibile
Il punto è che gli acquirenti prima di fare un acquisto non leggono mai le condizioni di vendita xD
A parte questo, dici il giusto, al diritto di recesso non possono dire di no, scritto appunto anche nelle condizioni di vendita. Ma se la prendono comoda.
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Originariamente inviato da
zatoichi91
Il punto è che gli acquirenti prima di fare un acquisto non leggono mai le condizioni di vendita xD
A parte questo, dici il giusto, al diritto di recesso non possono dire di no, scritto appunto anche nelle condizioni di vendita. Ma se la prendono comoda.
E qui ti sbagli!
La normativa NON ammette che le condizioni generali di contratto deroghino a tutta una serie (assai numerosa) di tutele giuridiche previste dal legislatore a favore del consumatore: le clausole eventualmente contrarie sono radicalmente nulle.
Riporto l'art. 62 del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.):
"Sezione III - Disposizioni comuni
Art.62 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo,
ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero
fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del
consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le
somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli
effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro (1).
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1
sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un
anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall' articolo 13
della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la
residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 58, al
Garante per la protezione dei dati personali."
(1) Comma modificato dall'articolo 44, comma 10, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 .
Ricordo che anche la Guardia di Finanza è organo di polizia amministrativa...
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In conclusione:
1) il venditore on line tarda ad inviarti la merce acquistata, ma adempie entro 30 gg dalla conclusione del contratto? Tutto regolare: non si può accampare nessun diritto al risarcimento del danno
2) ti stufi di attendere ed eserciti il diritto di recesso (anche tramite PEC e firma digitale, se del caso)? Il venditore deve rimborsarti tutto quanto pagato, anche quanto a lui versato al momento dell'acquisto a titolo di spese di spedizione.
Per adempiere a quest'obbligo ha 30 gg di tempo:art 67 comma 4: "Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presentesezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato"
In caso di mancato rispetto del punto 2) scatta la sanzione di cui all'art. 62 riportato nel post precedente.
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Originariamente inviato da
zatoichi91
Credo che BadCluster intendeva dire che passeranno mesi e mesi prima del rimborso, come successo a tutti gli acquirenti che lo hanno richiesto.
Esattamente!
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Quote:
Originariamente inviato da
BadCluster
Esattamente!
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Ribadisco: qualcuno ha provato ad esplicitare nella lettera di recesso il rischio (ma dovrei dire la "certezza") della sanzione, nel caso di versamento del rimborso oltre i 30 gg, anziché pubblicare pareri negativi a go go?
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Originariamente inviato da
GB ego sum
In conclusione:
1) il venditore on line tarda ad inviarti la merce acquistata, ma adempie entro 30 gg dalla conclusione del contratto? Tutto regolare: non si può accampare nessun diritto al risarcimento del danno
2) ti stufi di attendere ed eserciti il diritto di recesso (anche tramite PEC e firma digitale, se del caso)? Il venditore deve rimborsarti tutto quanto pagato, anche quanto a lui versato al momento dell'acquisto a titolo di spese di spedizione.
Per adempiere a quest'obbligo ha 30 gg di tempo:art 67 comma 4: "Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presentesezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato"
In caso di mancato rispetto del punto 2) scatta la sanzione di cui all'art. 62 riportato nel post precedente.
Tutto quello che vuoi. Ma dopo quanto tempo li rivedrai se gli fai causa? Pensando ai tempi della giustizia italiana... 2 anni se ti va bene?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
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No, li rivedi senza fare alcuna causa, perché il rischio che arrivi la Guardia di Finanza (e non è detto che in azienda dal venditore ci vadano solo per accertare quello) e faccia al venditore un bel rapportino al modico prezzo di € 6000, non è molto allettante
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ma come si fa a pagare una cosa con postepay :(
altro che sanzione amministrativa,tu gli hai appena fatto una donazione se hai scelto quella modalità di pagamento!
fortunato l'utente che gli è arrivato nonostante il pagamento suddetto,MAI,MAI e poi MAI pagare con poste pay!
per gb ego sum...beh,tu sei pronto alla guerra,ma tranquillo che le leggi le san anche loro,e sanno anche come svicolarsene (caso più catastrofico? è una srl. la fan fallire,o le mettono un capitale sociale ridicolo...e vuollà! non ci sono i 3'000 euro,i dirigenti non li devono cacciare (srl) e tutti gli ordini in sospeso sono evasi!)
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Quote:
Originariamente inviato da
rayset
ma come si fa a pagare una cosa con postepay :(
altro che sanzione amministrativa,tu gli hai appena fatto una donazione se hai scelto quella modalità di pagamento!
fortunato l'utente che gli è arrivato nonostante il pagamento suddetto,MAI,MAI e poi MAI pagare con poste pay!
per gb ego sum...beh,tu sei pronto alla guerra,ma tranquillo che le leggi le san anche loro,e sanno anche come svicolarsene (caso più catastrofico? è una srl. la fan fallire,o le mettono un capitale sociale ridicolo...e vuollà! non ci sono i 3'000 euro,i dirigenti non li devono cacciare (srl) e tutti gli ordini in sospeso sono evasi!)
Scusa, ma chi ha detto che ho pagato con postepay???
Lo sai, vero, che la sanzioni amministrative vengono applicate in concorso anche a ciascuno dei rappresentanti legali della società di capitali? Poi ti pare che facciano fallire una società per 500 € di rimborso? La EMG c'è da un certo tempo e ha pure una sede fisica, non è un venditore su Ebay
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no,non tu,nelle prime pagine un tipo così diceva...500 no,ma se fossero 100 gli ordini che vogliono evadere? considera che tempo fa,un mio collega,comprò delle gomme su un sito srl...risultato?società fallita,tizi spariti e via. per sì e no 30 pneumatici.
Io più che altro volevo avvertire per il futuro di fare più attenzione (non te in particolare),sto sito so che esiste da tempo,sarebbero spariti tempo addietro,però non tutti gli utenti son disposti o han le competenze di far come fai tu...e la cosa non sempre va in porto,meglio metterci 'sti 20 euro e stare tranquilli.