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Inviato dal mio HUAWEI P9 Lite usando Androidiani App
Informati bene sulla garanzia, xké essendo passati così pochi giorni, magari hai diritto alla sostituzione del terminale con uno nuovo senza passare tu dalla assistenza... Non so, informati su internet perché chiaramente in negozio cercheranno di remare dalla loro parte...
thomas4speed (05-07-16)
Salve, sabato scorso ho comprato questo P9Lite lo portato a casa è va molto bene a parte qualche surriscaldamento con i giochi, del tutto normale se girano ad dettagli alti.
Ho incontrato nell'uso quotidiano una pecca, io provengo da un Huawei g615 schermo da 4.7 pollici e quando uso questo 5.2 pollici ogni volta ho sempre le mani è braccia indolenziti con formicoli vari cosa mai accaduta con il predecessore e quando lo metto in tasca mi fa male alla gamba.
Secondo voi e un segnale d'allarme che magari abbia qualche problema di antenne o cavolate varie ?
Oppure e solamente una questione di abitudine il che devo aspettare ?
Sembra una cavolata come "domanda/problema" ma per chi ne fa un'uso intenso per lavoro lo è almeno per me.
Infatti giovedì vado scadono i 7 giorni anche se c'è chi dice 8 o 10 e me lo faccio cambiare perché sinceramente mandarlo in assistenza solo dopo 5 giorni mi fa abbastanza innervosire....
Inviato dal mio HUAWEI P9 Lite usando Androidiani App
No assolutamente. Vai subito perché la restituzione immediata da parte del negozio ha delle politiche particolari. Dipende anche da quanto hai utilizzato lo smartphone. Non scherzo. La cosa cambia da negozio a negozio ovviamente, perché affrettarsi? Perché al negozio se ancora rientri per la restituzione si prendono il vecchio e ti danno immediatamente il nuovo. Se devi mandarlo in assistenza passano 15g minimo.
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DreamReaper (06-07-16),thomas4speed (05-07-16)
mi sono incuriosito e da una ricerca su gugle è apparso questo:
PRODOTTI DIFETTOSI: ART. 130 CODICE DEL CONSUMO. QUESTO SCONOSCIUTO.
A.E.C.I. chiarisce cosa prevede la legge
Possibile che una delle norme più utili ed importanti che disciplina il rapporto tra consumatori e professionisti, non sia da questi ultimi conosciuta?
Eppure si direbbe che sia proprio così, a detta delle continue richieste di assistenza che arrivano ad A.E.C.I.: numerosi venditori continuano a negare la sostituzione del prodotto difettoso acquistato poco tempo prima.
Eppure la legge è chiara: l'art. 130 Codice del Consumo (DLgs 206/2005) recita:
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
La responsabilità del venditore permane per due anni.
Art. 132 Codice del Consumo: 1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Dunque, la legge consente al consumatore che abbia acquistato un prodotto difettoso di chiedere, a sua insindacabile scelta, al venditore, ovvero all'esercizio commerciale dove ha acquistato il bene, di ripararlo o sostituirlo.
Ma la risposta data dal venditore è spesso: sono passati i 7/8 giorni, o chissà quali altri giorni, non possiamo sostituirlo ma solo ripararlo.
Ebbene non esiste alcuna norma in vigore nel nostro ordinamento che afferma ciò.
Esiste e detta le regole l' art. 130 del Codice del Consumo sopra riferito.
Unico limite temporale all'esercizio del diritto per richiedere la sostituzione del prodotto guasto è: 2 mesi dalla scoperta del vizio.
L'art. 132 (co. 2) afferma: Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
Ma allora che fare quando il venditore non vuol sentire ragioni, in totale spregio della legge?
A.E.C.I. consiglia di :
- Contattare il numero verde della guardia di finanza ( 800.66.96.66 ) per chiedere supporto;
- scrivere una lettera legale indirizzata al venditore e per conoscenza al produttore
fonte: PRODOTTI DIFETTOSI: ART. 130 CODICE DEL CONSUMO. QUESTO SCONOSCIUTO.
AxlN (26-07-16),thomas4speed (06-07-16)
L'unico problema è che il negozio fisico potrebbe essere considerato semplice concessionario. Infatti la responsabilità per cambio o riparazione rimani a carico del produttore/venditore tramite garanzia. Se dovesse sempre rispondere il negozio fisico va da se che la garanzia ed i relativi centri assistenza/raccolta non avrebbero senso. È da capire se la tempistica di cambio immediato da parte del negozio fisico cambi in base ad accordi con il produttore o se per legge è fissata anche in questo caso.
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