a.. mi hanno inviato un lettera dove mi comunicano che hanno annullato il contratto come richiesto e mi diffidano a diffamarli vi internet...a voi le riflessioni del caso... cmq per quanto mi riguarda basta vado alla ricerca di un'altro telefono in negozi più affidabili e seri.
Diffamarli via internet???!!!! Bhè, a casa mia quando uno dice la verità non è diffamazione! Fai la recensione su ciao.it, non possono fare nulla di nulla! Tu scrivi semplicemente le tue opinioni; quello è un sito fatto apposta.
Ti dicono così solo per spaventarti, ma di fatto non possono fare niente, ripeto: è un sito fatto apposta!
Ma nelle telefonate si è parlato di ulteriori ritardi ecc?
non hanno dal fornitore una data, avete 3 alternative... o aspettate che arrivino (parere mio personale arriveranno prima o poi ma quando non si sa) o prendere il galaxy i9001 plus se ho capito bene con una differenza di 30 € che si paga solo dopo aver provato e ricevuto il cellulare, oppure il rimborso che è immediato.
io ho optato per la terza ipotesi.
comunque chiamate il numero emergenza nexus, vi risponde il gentile sig. Ennio che vi troverà una soluzione.
ora basta chiudo, buona fortuna a tutti e grazie ragazzi per il sostegno!
Ormai giornalmente seguo questa discussione, un po' per la passione per il mio splendido nexus s, un po' per l'amore per il diritto.
Ed in questa storia, di profili rilevanti per il diritto, ce ne sono davvero tanti, che spaziano dal Codice Civile, al Codice Penale, passando per la legislazione speciale del Codice del Consumo.
Mi piacerebbe condividere alcune mie riflessioni insieme a Voi.
La buona fede e la correttezza sono diventati ormai sempre più cardine fondamentale del nostro sistema, fonte integrativa del diritto, nei rapporti orizzontali, così come in quelli verticali, e criteri da seguire in ogni fase di un rapporto contrattuale.
Tali criteri sono da considerarsi talmente rilevanti, che in determinati casi, se ne impone l'osservanza a prescindere dalla conclusione stessa di un contratto.
L'art. 1175 c.c. espressamente sancisce che debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, in ossequio al fondamentale principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione.
Lo stesso principio è ripreso e sviluppato negli artt. 1375 e 1337 c.c., a mente dei quali le parti di un contratto devono comportarsi secondo buona fede non solo nell'esecuzione del contratto, ma anche nella fase precontrattuale, ovvero nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
L'ordinamento non si limita a sancire questi principi in modo astratto, ma si spinge oltre, assicurandone una protezione effettiva e concreta mediante la previsione del diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito della loro violazione da parte di uno dei soggetti del rapporto contrattuale in essere, dettando norme in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 ed in tema di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e ss.
Correttezza e buona fede non sono principi propri solo dell'ordinamento italiano, questi, infatti, hanno trovato riconoscimento e garanzia anche nella produzione normativa dell'Unione Europea, nel cui ambito si è giunti a delineare la figura del consumatore proprio al fine di dettare una serie di norme speciali dirette a colmare le asimmetrie informative tipiche del rapporto consumatore/professionista ritenute l'ostacolo maggiore per un rapporto contrattuale orientato verso criteri di correttezza e buona fede.
In quest'ottica ha visto la luce il Codice del Consumo e le sue severe previsioni in tema di pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli (artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 206/2005).
La materia, considerati i suoi profili di specialità e le sue peculiarità, non è delle più semplici, fortunatamente, però, le associazioni dei consumatori nazionali si sono mostrate sempre attente a fornire assistenza e consulenza perchè queste norme non rimanessero lettera morta.
Nel corso di questa discussione ho sentito più volte tirare in ballo il reato di diffamazione.
Reclusione da 1 anno o multa fino a 1.032 Euro. Le pene sono addirittura raddoppiate nel caso in cui l'offesa arrecata al diffamato consista nell'attribuzione di un fatto determinato e si arriva fino a tre anni di reclusione o una multa non inferiore a 516 euro nel caso di offesa recata attraverso un mezzo di pubblicità come può essere Internet.
Roba grossa, insomma.
D'altra parte, la reputazione, intesa come la stima di cui un individuo gode nel proprio ambiente sociale e professionale, è sicuramente uno dei valori fondamentali della persona umana, riconosciuto anche a livello costituzionale.
La stessa Costituzione, però, all'art. 21 riconosce la libertà di manifestazione del pensiero e sul punto la giurisprudenza si è dimostrata sempre molto attenta ed accorta nell'enucleare parametri certi di non punibilità della diffamazione al fine di ben contemperare i due valori in gioco.
Verità del fatto affermato.
Interesse pubblico alla conoscenza dello stesso.
Obiettività e continenza in relazione al modo di riportare un fatto o una notizia.
La ricorrenza di questi presupposti determina la non punibilità dell'autore dell'imputazione.
Mi scuso per la lunghezza del mio post, ma avevo proprio voglia di pensare ad alta voce insieme a Voi.